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IL CONSENSO INFORMATO
L’articolo 32 della repubblica Italiana sancisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in sintonia con il principio fondamentale della inviolabilità della libertà personale (art.13).
Il consenso ad una determinata cura, accertamento sanitario, deve essere espresso dall’interessato; può essere espresso da un’altra persona solo se delegata chiaramente dal paziente stesso. Se la persona è minorenne, il consenso è delegato automaticamente ai genitori. Il minore però ha diritto ad essere informato e ad esprimere i suoi desideri, che devono essere tenuti in considerazione.
Se il paziente è maggiorenne, ma è incapace di decidere, è il tutore legale che deve esprimere il consenso, ma la persona ha diritto di essere informata e di vedere presa in considerazione la sua volontà.
Il Codice Deontologico degli AUDIOMETRISTI all’art. 10 prevede che:
L'Audiometrista non può espletare alcun atto professionale senza un esplicito consenso del paziente o dei suoi legali rappresentanti. Tale consenso deve essere conseguente ad una dettagliata informazione sull'atto professionale in oggetto. Informazione adeguata alle capacità di comprensione del paziente, accompagnata ad ogni elemento utile a determinare la consapevolezza del trattamento da effettuare. Allorché si tratta di minore, il consenso deve essere espresso dal rappresentante legale. La forma scritta è indicata nei casi di maggiore complessità, deve comprendere un'adeguata informazione con un rispetto dei tempi necessari al paziente per comprendere gli elementi che formano oggetto del consenso. L'Audiometrista deve accertarsi della persistenza del consenso durante lo svolgimento del trattamento ed attivare ogni supplemento d'informazione, se richiesto dal paziente, ponendo attenzione a non condurre alcun trattamento in difetto di adesione al proseguimento del trattamento o in presenza di esplicito rifiuto.
Da cui si evince che l’audiometrista:
- Ha il compito di aiutare e sostenere la persona nelle proprie scelte;
- Garantisce le informazioni riguardo alle proprie autonomie e competenze, ed ai relativi piani assistenziali;
- Deve tenere conto della persona, modulando la propria comunicazione, per risultare sempre chiaro e conciso;
- Garantisce le informazioni globali rispetto al contesto, anche di natura non clinica;
- Riconosce il diritto alla scelta di non essere informato.
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